La Normativa Vigente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013.
I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, entrati in in vigore il primo ottobre 2015 e che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:
Decreto requisiti minimi APE
Il decreto requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
Decreto linee guida APE 2015
Il decreto linee guida definisce le nuove regole per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica). Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendone un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.
Decreto relazione tecnica
Il decreto relazione tecnica definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto, adeguandoli al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
Con l’emanazione di questi provvedimenti si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero.
I provvedimenti entreranno in vigore il 1 ottobre 2015, consentendo così all’Italia di adeguarsi completamente alle direttive europee in materia energetica.
Precedentemente la disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 aveva già subito diverse modifiche ed in particolare erano intervenuti sul tema:
. Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013);
. Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013);
. Legge di Stabilità (Legge 147/2013);
. Decreto Milleproroghe (D.L.151/2013).
“Decreto Ecobonus” - D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013
Il cosiddetto Decreto Ecobonus - D.L. 63/2013 - convertito dalla Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013, ha apportato notevoli modifiche alla disciplina in materia di Certificazione Energetica, intervenendo sul D.Lgs. 192/2005.
La principale modifica ha riguardato l’introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
L’APE viene definito come “un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che comportino modifiche alle caratteristiche energetiche (ad esempio: realizzazione di un cappotto, sostituzione degli infissi o dell’impianto di riscaldamento).
Il Decreto Ecobonus ha stabilito anche l’obbligo di allegazione dell’APE:
. al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita);
. agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, in caso di donazione);
. ai nuovi contratti di locazione.
Inoltre, il decreto prevede l’inserimento di un’apposita clausola (con la quale l’acquirente o il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in merito alla prestazione energetica, comprensiva dell’APE):
. nei contratti di vendita;
. negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito;
. nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari.
La sanzione prevista in caso di mancata allegazione dell’APE al contratto è la nullità degli stessi contratti.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato (Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013) che i contratti, se pur nulli dovevano comunque essere registrati ed era comunque necessario versare le relative imposte.
“Decreto Destinazione Italia” - D.L.145/2013
Il Decreto Destinazione Italia (D.L. 145 del 23 dicembre 2013, in vigore dal 24 dicembre 2013) interviene in materia di APE, sostituendo i commi 3 e 3-bis (quest’ultimo introdotto dal Decreto Ecobonus) dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 con un unico nuovo comma 3.
Il nuovo comma 3 dell’art. 6 stabilisce che non è più necessario allegare copia dell’APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari.
Rimane, invece, l’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione di interi fabbricati.
Inoltre, permane l’obbligo di inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici:
. nei contratti di compravendita;
. negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili;
. nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari.
In caso di inadempienze sono previste sanzioni; in particolare, in caso di omessa dotazione, dichiarazione o allegazione, se dovute, le parti sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali delle seguenti sanzioni:
. da euro 3.000 a euro 18.000, in caso di trasferimento immobiliare;
. da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione;
. da euro 500 a euro 2.000 per i contratti di locazione non superiori a 3 anni;
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate.
“Legge di Stabilità” - Legge 147/2013
A pochi giorni dall’emanazione del Decreto Destinazione Italia 145 è stata approvata la Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
La Legge di Stabilità, a sua volta, interviene sul comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, stabilendo che la decorrenza dell’obbligo di allegare l’APE al contratto, a pena di nullità dello stesso contratto, fosse rinviata alla data di entrata in vigore di un apposito decreto che dovrà adeguare le linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Quindi, in base alle disposizioni della Legge di Stabilità, torna l’obbligo di allegare l’APE ai contratti, pena la nullità, ma tale obbligo viene rinviato a data da destinarsi.
In sostanza, la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l’operatività della disciplina di cui al comma 3-bis, senza tener conto del fatto che questo stesso comma è già stato abrogato dal Decreto Destinazione Italia.
Di fatto, la Legge 147 modifica una disposizione non più in vigore!
“Decreto Milleproroghe” - D.L.151/2013
Interviene infine, il Decreto Milleproroghe, il D.L. 151/2013 in vigore dal 31 dicembre 2013.
Tale decreto, all’art. 2, comma 5, stabilisce che, nelle operazioni immobiliari, l’Attestato di Prestazione Energetica può essere acquisito anche successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 (nullità di contratti).
Legge di conversione Decreto “Destinazione Italia” – Legge 9/2014
La Legge di conversione del Decreto Destinazione Italia conferma quanto già stabilito dal Decreto Destinazione Italia, specificando, tuttavia, che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
Liberamente tratto da Biblus-Net - ACCA Software.
Per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica ci si avvale del software TerMus CE v.32 di Acca Software, software APE certificato dal CTI per la conformità di calcolo alle norme UNI/TS 11300 ed adeguato alla sopracitata normativa vigente.